Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3443 - pubb. 21/03/2011

Verifica dello stato passivo e principio di non contestazione

Tribunale Venezia, 10 Febbraio 2011. Est. Fidanzia.


Fallimento – Verifica dello stato passivo – Principio di non contestazione – Applicabilità al giudizio di verifica dello stato passivo – Esclusione.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Inapplicabilità del principio di non contestazione – Inesistenza di preclusione per il curatore.



Il principio di non contestazione non trova applicazione in sede di verifica dello stato passivo atteso che: a) nel procedimento di stato passivo le parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di difesa tecnica; b)il principio di non contestazione trova il suo presupposto logico e giuridico nel principio dell’analiticità della domanda e delle allegazioni delle parti, mentre una tale analiticità non è prevista  dall’art. 93 L.F. ( a differenza dell’art. 163 c.p.c.); c) presuppone la sussistenza di un processo che abbia precise scansioni, di certo non presenti nel procedimento di accertamento dello stato passivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

All’inapplicabilità del principio di non contestazione al giudizio di verificazione dello stato passivo consegue la possibilità, per il curatore - cui è assimilabile il Commissario Straordinario – di fare valere in sede di opposizione allo stato passivo eccezioni in fatto ed in diritto  che non siano state fatte valere in sede di verifica dello stato passivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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