Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27370 - pubb. 27/05/2022

Nell'accordo di sovraindebitamento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è legittimata a votare solo per il proprio credito relativo agli aggi e alle spese di riscossione

Tribunale Bologna, 29 Aprile 2022. Est. Atzori.


Sovraindebitamento – Approvazione della proposta – Crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) – Legittimazione al voto – Limiti



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Il voto eventualmente espresso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Conforme: Tribunale di Bologna 24 aprile 2018; Tribunale di La Spezia 9 aprile 2019). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it

  

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