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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24726 - pubb. 13/01/2021.

Iscrizione ipotecaria anteriore all’azione revocatoria e appello incidentale adesivo


Appello di Bologna, 14 Dicembre 2020. Pres. Maria Cristina Salvadori. Est. Mariacolomba Giuliano.

Iscrizione ipotecaria – Azione revocatoria – Estinzione di un debito a seguito della vendita immobiliare – Legittimità dell’iscrizione ipotecaria su immobile di terzo anteriormente all’avvio dell’azione revocatoria – Responsabilità ex art. 96 comma 2 c.p.c.

Appello incidentale adesivo – Inammissibilità – Omessa notifica al contumace


È valida l’ipoteca iscritta successivamente all’atto dispositivo e prima dell’avvio dell’azione revocatoria volta a rendere inefficace la compravendita immobiliare ed in caso di rigetto dell’azione revocatoria l’iscrizione ipotecaria – pur ingiusta – non integra un abuso processuale e può essere fonte di responsabilità risarcitoria solamente laddove si individui l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

L’appello incidentale volto a promuovere l’accoglimento dell’azione revocatoria rigettato in primo grado, quand’anche sia speculare all’appello principale promosso da altra parte processuale, deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al terzo contumace che pur abbia ricevuto la notifica dell’appello principale poiché non può esservi impugnazione meramente adesiva nel giudizio ex art. 2901 c.c. in considerazione della natura personale dell’azione che non può estendersi e giovare ad altri creditori. (Leonardo Torsani) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Leonardo Torsani



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