Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1809 - pubb. 07/09/2009

Esercizio provvisorio successivo al fallimento e poteri del Tribunale

Tribunale Bologna, 14 Agosto 2009. Est. Liccardo.


Fallimento – Esercizio provvisorio dell’impresa – Autorizzazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Competenza del Tribunale – Sussistenza.



Il potere del tribunale di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi del primo comma dell’art. 104 legge fall. persiste anche successivamente alla sentenza di fallimento, qualora emergano elementi che facciano ritenere che nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare non sia stata adeguatamente rappresentata l’esistenza di quel “danno grave” che ne costituisce il presupposto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato l’esercizio provvisorio in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento senza sentire il parere del comitato dei creditori). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti



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