Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15238 - pubb. 16/06/2016

Privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/1998 e credito restitutorio conseguente a inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento

Tribunale Bologna, 22 Marzo 2016. Pres., est. Anna Maria Drudi.


Privilegi - Privilegio di cui all’art. 9 del d.lgs. 123 del 1998 - Natura -  Presupposti - Credito restitutorio conseguente alla revoca - Credito restitutorio conseguente al mero inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso - Esclusione



In tema di privilegio di cui all’art. 9 del d.lgs. 123 del 1998 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si osserva: a) che il privilegio consegue unicamente al credito di rimborso conseguente alla "revoca" del beneficio; b) che, a loro volta, i presupposti della revoca sono correlati alla violazione della "causa" del contratto, in termini di carenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, omessa presentazione della documentazione di spesa, cessione o distrazione dei beni acquistati con il finanziamento prima del termine fissato dal progetto ecc. ovvero ad ipotesi di "abuso" del finanziamento per deviazione, originaria o sopravvenuta, dallo scopo e dalla struttura propria del credito agevolato.

Pertanto, una cosa è il credito restitutorio conseguente alla revoca ed altra cosa è il credito restitutorio conseguente al mero inadempimento nel pagamento delle rate di rimborso, quale obbligazione fisiologica del contratto di finanziamento che, di per sé, comporta un mero inadempimento di natura civilistica. Con la precisazione che tale ultima ipotesi non rientra nella specifica ipotesi di revoca del beneficio "comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria"; espressione, questa, che, inquadrata nell'ambito degli ulteriori, specifici e qualificati "inadempimenti" previsti dalla norma, non può certamente essere interpretata nel senso di riconoscere il privilegio ad ogni ipotesi di obbligazione restitutoria, ivi compreso il mero inadempimento contrattuale, poiché, cosi opinando, il legislatore avrebbe espresso una formazione in parte qua ben più semplice e generale concedendo il privilegio a tutti i crediti di rimborso del finanziamento, a qualunque titolo scaturenti, anziché trattare di "revoca", "addebitabilità", violazioni "non sanabili", revoca "proporzionale" ecc. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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