Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10495 - pubb. 04/06/2014

Dichiarazione di fallimento, trasferimento della sede dell'impresa all'estero e presunzione di coincidenza del centro di interessi principali con la sede legale

Appello Bologna, 21 Maggio 2014. Est. Emilia Salvatore.


Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Trasferimento della sede sociale all’estero - Presunzione di coincidenza del centro di interessi principali dell’impresa, di norma coincidente con la sede legale della società - Giurisdizione italiana - Inapplicabilità

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Trasferimento della sede sociale all’estero - Trasferimento fittizio - Onere della prova

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Trasferimento fittizio della sede sociale all’estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Art. 10 l.f. - Inapplicabilità



Ai sensi dell’art. 9 co 5 LF il trasferimento della sede sociale all’esterno non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se intervenuto dopo il deposito dell’istanza di fallimento mentre, in ipotesi in cui il trasferimento della sede sia precedente al deposito dell’istanza di fallimento, competente a decidere sulla procedura di insolvenza ai sensi del Regolamento  CE n 1346/2000 è il giudice dello stato membro ove si trovi il centro di interessi principali dell’impresa, di norma coincidente con la sede legale della società, presunzione che può tuttavia essere superata quando vi siano elementi idonei a far ritenere che la sede legale, trasferita in uno stato membro, sia meramente formale e fittizia e non coincidente con il luogo in cui la società eserciti in concreto la propria attività. (Vincenzo Cannarozzo e Andrea De Benetti) (riproduzione riservata)

E’ pacifico che spetti al debitore dare prova di avere effettivamente trasferito la propria attività imprenditoriale all’estero e di aver svolto in quella sede in concreto attività di impresa, al fine di escludere il carattere fittizio dell’operazione in presenza di una situazione di indebitamento della società. (Vincenzo Cannarozzo e Andrea De Benetti) (riproduzione riservata)

La natura fittizia del trasferimento non comporta né il venir meno della giurisdizione né determina come effetto della cancellazione il decorso del termine di cui all’art. 10 LF e ciò in quanto né la cessazione dell’attività né il trasferimento della sede sociale risultano effettivamente intervenuti. (Vincenzo Cannarozzo e Andrea De Benetti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avv.ti Vincenzo Cannarozzo e Andrea De Benetti


Il testo integrale


 


Testo Integrale