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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20143 - pubb. 10/07/2018.

Banca popolare veneta in liquidazione coatta amministrativa e chiamata in causa di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di S.G.A. S.p.A. in relazione all'acquisto di azioni finanziato dalla banca


Tribunale di Venezia, 06 Giugno 2018. Est. Alessandra Ramon.

Finanziamento per l'acquisto delle azioni – Asserita nullità del rapporto ai sensi dell'art. 2358 c.c. – Competenza della sezione specializzata per la materia d'impresa

Contratto di cessioni di azienda – Cessione di crediti deteriorati – Incertezza in merito al soggetto titolare del credito alla restituzione del finanziamento – Incertezza in merito alla natura deteriorata del credito – Necessità di estensione del contraddittorio sia alla società cessionaria di azienda sia alla società cessionaria del credito


Nella causa dell'azionista in forma di s.r.l. contro la banca per la nullità di un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice in violazione dell'art. 2358 c.c., va disposta – in caso di successiva messa in liquidazione coatta amministrativa della banca che aveva concesso il finanziamento - l'integrazione del contraddittorio con la banca cessionaria di azienda (ai sensi dell'art. 3 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017) nonché nei confronti di S.G.A. S.p.A. quale società cessionaria di crediti deteriorati (ai sensi dell'art. 5 decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017), affinché – nell'ambito del procedimento già pendente dinanzi al giudice adito prima della messa in liquidazione coatta amministrativa e successivamente riassunto nei confronti della cessionaria - assicurando il necessario contraddittorio fra tutte le parti, si accerti in via pregiudiziale la sussistenza della legittimazione passiva della banca che ha originariamente concesso il prestito e/o della banca cessionaria dell'azienda e/o di S.G.A. S.p.A. (Valerio Sangiovanni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Valerio Sangiovanni


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