Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 92

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

II. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. (1) (2)

III. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

IV. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

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(1) Comma sostituito dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dall'11 dicembre 2014.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».


GIURISPRUDENZA


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