TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO V
Delle persone che possono assistere il giudice

Art. 52

Liquidazione del compenso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.


GIURISPRUDENZA

Curatore speciale – Ausiliario del giudice – Esclusione – Soggetto tenuto al pagamento del compenso – Determinazione – Competenza.
Il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l’incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all’ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato.

L’eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell’incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all’ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 05 Febbraio 2021.