Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
PARAGRAFO 1
Dell'intervento di terzi

Art. 271

Costituzione del terzo chiamato (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269. (2)

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(1) La Corte costituzionale, con la sentenza 23 luglio 1997 n. 260 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo «nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.».
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 17, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Il comma modificato recitava: «Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma.».