Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Art. 94

Effetti della presentazione della domanda di concordato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (1).

4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.

5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.

6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori (2).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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