Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo III
Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33

Cessazione dell'attivita'
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

GIURISPRUDENZA


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