Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV
Norme comuni

Art. 290

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.

2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).



Relazione illustrativa
Le operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle imprese del gruppo a vantaggio di altre si risolvono in possibili atti pregiudizievoli per i creditori. Ciò spiega, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera c), n.1, della l. n.155/2017, la necessità di un regime di maggior rigore in tema di azioni aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell’amministrazione straordinaria, con l’opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un’operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell’art. 2497, primo comma, del codice civile.
La presunzione relativa di conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo. Il testo integrale della Relazione illustrativa