Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.



----------------
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM