Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
Liquidazione giudiziale
Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.