Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione V
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 182

Associazione in partecipazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.

2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.

3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.



Relazione illustrativa
La norma corrisponde all’art. 182 della l. fall. e prevede che il contratto di associazione in partecipazione si scioglie ex lege per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante; l’associato può far valere nel passivo il credito per la restituzione del valore di quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalla perdite a suo carico, mentre è tenuto a versare la differenza tra il valore delle perdite e quello dei conferimenti al curatore che può anche chiedere al giudice l’emissione del decreto come previsto per i versamenti ancora dovuti dei soci a responsabilità limitata. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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