Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.



Relazione illustrativa
La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.
In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta. Il testo integrale della Relazione illustrativa