Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 154

Crediti pecuniari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.



Relazione illustrativa
La disposizione apporta modifiche solo lessicali alla regola posta dall’art. 53 del r.d. n.267 del 1942 della sospensione degli interessi sui crediti chirografari. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso. Poiché il corso degli interessi è solo sospeso, gli interessi maturati in corso di procedura potranno essere richiesti al debitore tornato in bonis.
Il secondo comma riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura.
Il terzo comma disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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