Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 150

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.



Relazione illustrativa
La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell’art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell’intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.
L’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della par condicio creditorum. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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