Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI
Omologazione del concordato preventivo

Art. 119

Risoluzione del concordato (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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