Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 809

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
TESTO A FRONTE

I. Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

II. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione.


GIURISPRUDENZA


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