Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela

Art. 363

Formazione dell'inventario
TESTO A FRONTE

I. L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

II. Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede 7,75 euro.

III. L'inventario è depositato presso il tribunale.

IV. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.