CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 230

TESTO A FRONTE

I. Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norma del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le diposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove provincie, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.