CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 223-octies

TESTO A FRONTE

I. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

II. La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.