Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
PARAGRAFO 2
Delle scritture contabili

Art. 2220

Conservazione delle scritture contabili
TESTO A FRONTE

I. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

II. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

III. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.


GIURISPRUDENZA


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