Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2007

Distruzione del titolo
TESTO A FRONTE

I. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

II. Le spese sono a carico del richiedente.

III. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.