Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE II
Del deposito in albergo

Art. 1784

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
TESTO A FRONTE

I. La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

II. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

III. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.