Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto

Art. 1662

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
TESTO A FRONTE

I. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

II. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.


GIURISPRUDENZA


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