Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO IX
Del contratto a favore di terzi

Art. 1413

Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
TESTO A FRONTE

I. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.