CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 111-septies

TESTO A FRONTE

I. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.


GIURISPRUDENZA

Società cooperative e consorzi di produttori aventi ad oggetto attività agricole - Esenzione dal fallimento - Valutazione del giudice - Contenuto.
Ai fini dell’esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività “connesse” alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del consorzio, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2018, n. 831.